Giudice del lavoro dispone ottemperanza e commissario ad acta per Carta docente (TAR Lazio n. 8384 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, e condanna l’Amministrazione all’attivazione, costituisce titolo esecutivo idoneo. L’azione è ammissibile solo se la sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 conv. modif. L. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La penalità di mora non è dovuta quando l’adempimento incontra oggettive difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Il Fatto
Una docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2018/2019, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione, vedeva rimanere ineseguito il provvedimento. Nonostante la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione, la Carta del docente non veniva attivata.
La ricorrente, decorso il termine dilatorio di legge, adiva il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, limitando la domanda alla sola attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite già liquidate dal giudice ordinario. Il Ministero si costituiva in giudizio senza contestare la mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è stata notificata formalmente presso la sede reale dell’Amministrazione e, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. I requisiti di ammissibilità sono quindi integrati.
Nel merito, il Collegio osserva che l’inottemperanza è un fatto non controverso tra le parti. L’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto alla Carta elettronica. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine al Ministero di attivare la carta per l’importo riconosciuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Quanto alla domanda di fissazione della penalità di mora per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Tribunale la ritiene non dovuta. La peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali registrate e le specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi, di bilancio e allo stato della finanza pubblica giustificano l’esclusione. A sostegno, il Collegio richiama propri precedenti del 13 ottobre 2025 (nn. 17569, 17575 e 17576).
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, comprensive delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio purché documentate.
Nota della Redazione
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