Ottemperanza accolta per carta docente non attivata con commissario ad acta (TAR Lazio n. 8382 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, l’omessa attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, costituisce un’inottemperanza che il giudice amministrativo è tenuto a sanzionare, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con facoltà di delega in capo al Direttore generale competente. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non viene applicata in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali e delle specifiche difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 28 febbraio 2024, non aveva tuttavia trovato esecuzione. Il ricorrente adiva pertanto il TAR Lazio con l’azione di ottemperanza, limitatamente alla mancata attivazione della carta, lamentando l’inerzia del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione, rilevando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di attivare la carta elettronica per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Quanto all’applicazione della penalità di mora, il Tribunale ne ha escluso la fissazione, valorizzando la peculiarità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali registrate nella vicenda, oltre alle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, nel solco di precedenti della stessa Sezione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, senza liquidazione di compensi, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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