Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 402 del 29.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce condizione sufficiente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza l’avvenuto adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo scaturente dal giudicato, ancorché successivo alla proposizione del ricorso. L’esito favorevole alla parte ricorrente non impedisce la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali, comprensive del rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine – Sezione Lavoro una sentenza favorevole, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. L’amministrazione non aveva tuttavia dato esecuzione alla pronuncia, sicché l’interessato aveva proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha documentato di aver provveduto all’adempimento, sebbene in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, la materia del contendere risultava cessata, avendo l’amministrazione ottemperato al giudicato pur dopo l’instaurazione del giudizio. L’adempimento sopravvenuto ha determinato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito, essendo venuta meno la situazione giuridica dedotta in giudizio.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere non ha tuttavia escluso la pronuncia sulle spese, che il Collegio ha integralmente posto a carico dell’amministrazione soccombente in senso sostanziale, atteso che l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, infatti, trova fondamento nella circostanza che la domanda giudiziale avrebbe potuto essere evitata se l’adempimento fosse stato tempestivo.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, che ne aveva fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.

La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione non determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ma la cessazione della materia del contendere, con la conseguente possibilità di regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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