Limiti del mandato del commissario ad acta nell’ottemperanza rispetto al commissario liquidatore (TAR Basilicata n. 557 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nominato dal giudice dell’ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., è deputato ad adottare, in luogo dell’Amministrazione rimasta inerte, gli atti e i provvedimenti tipici di quest’ultima, per il compimento dei quali diviene intestatario dei relativi poteri, al fine di dare attuazione alla pronuncia esecutiva. Il suo ambito d’azione non può eccedere i limiti della sfera di attribuzione dell’organo amministrativo che è chiamato a sostituire, per come delineata dalle vigenti disposizioni di legge. Ne consegue che il mandato del commissario ad acta è circoscritto alla sola esecuzione del titolo giudiziale per cui è causa e, considerati i limiti soggettivi del giudicato, ogni iniziativa sostitutiva nei confronti di un soggetto diverso dall’ente debitore è preclusa, ferma restando ogni possibile interlocuzione diretta a sollecitare l’autonoma decisione di quest’ultimo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Potenza, che aveva condannato la Comunità Montana Alto Basento in Liquidazione al pagamento di somme di denaro in favore di alcuni creditori. A seguito dell’inottemperanza dell’ente, il TAR Basilicata, con sentenza n. 75 del 27/1/2025, aveva disposto la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Potenza o di un suo delegato, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo.
Il funzionario individuato quale commissario ad acta in virtù del decreto prefettizio, dopo aver constatato la sostanziale indisponibilità di qualsivoglia risorsa dell’ente debitore per procedere al pagamento del debito, ha chiesto al Tribunale, in sede di chiarimenti ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., di prendere atto dell’impossibilità oggettiva di eseguire il pagamento e di attribuirgli il compito di vigilare sull’eventuale insinuazione del credito e di monitorare la prosecuzione della procedura liquidatoria.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito che il commissario ad acta è deputato ad adottare, in luogo dell’Amministrazione, gli atti e i provvedimenti tipici di quest’ultima, per il compimento dei quali diviene intestatario dei relativi poteri. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, il Collegio ha precisato che l’ambito d’azione del commissario non può eccedere i limiti della sfera di attribuzione dell’organo che egli è chiamato a sostituire.
Conseguentemente, il commissario ad acta è legittimato a sostituirsi al commissario liquidatore, risultato eventualmente inerte, esercitandone i poteri e ponendo in essere quanto occorre a garantire l’attuazione del giudicato, ivi compreso quanto stabilito dalla D.G.R. della Regione Basilicata n. 521/2025, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse Comunità Montane.
Il Tribunale ha, tuttavia, circoscritto il mandato del commissario ad acta alla sola esecuzione della sentenza civile per cui è causa. Poiché il titolo e la successiva sentenza di ottemperanza sono stati pronunciati unicamente nei confronti della Comunità Montana Alto Basento in Liquidazione, le regole sui limiti soggettivi del giudicato precludono ogni iniziativa sostitutiva nei confronti della Regione Basilicata. Resta ferma, invece, ogni possibile interlocuzione diretta a sollecitare l’autonoma decisione regionale di sovvenire ai bisogni del disciolto ente.
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Nota della Redazione
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