Giudizio di ottemperanza Carta docente esclude astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Veneto n. 927 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la condanna dell’amministrazione a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine, nominando in caso di inutile decorso un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece dovuta automaticamente: la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative che, secondo la lettura dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. offerta da Cons. St., A.P., n. 15/2014, consentono al giudice di negare la misura o di ridurne l’importo. Tali circostanze, in quanto fatti notori, sono valutabili ex art. 115 cod. proc. civ., senza necessità di specifica allegazione e prova da parte del debitore pubblico.

Il Fatto

Una docente a tempo determinato ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del Tribunale di Venezia n. 734/2023 il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi dal 2019 al 2023.

La pronuncia, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Poiché l’amministrazione non ha spontaneamente eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio verifica le condizioni di ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza è passata in giudicato e che è stata notificata all’amministrazione in data 1° dicembre 2023. Ricorrono quindi i presupposti dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato e che sia ancora inadempiente. Il Ministero va pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con accredito della somma già determinata nel titolo azionato.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.

La parte più significativa della motivazione riguarda la richiesta di astreinte. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la tutela del debitore pubblico non è preclusa in astratto, ma impone una verifica concreta dei presupposti. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono, secondo l’insegnamento di Cons. St., A.P., n. 15/2014, fattori da valutare in sede di graduazione della misura.

Il Collegio ritiene che nella specie tali ragioni ostative giustifichino la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando i precedenti di merito (TAR Lazio n. 9022/2018; TAR Lazio n. 3101/2018; TAR Campania n. 3836/2018). Le stesse ragioni assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., quali fatti notori. La domanda di astreinte è pertanto rigettata, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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