La rinuncia successiva alla risoluzione di diritto non fa rivivere il contratto verso i terzi (TAR Puglia n. 813 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’attivazione della clausola risolutiva espressa opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento giurisdizionale che abbia natura costitutiva, e determina lo scioglimento del rapporto sinallagmatico con efficacia immediata. La successiva rinuncia del contraente in bonis agli effetti della risoluzione non determina la reviviscenza del contratto già risolto, poiché tale effetto è sottratto alla libera disponibilità delle parti; gli accordi successivi non possono essere opposti ai terzi, i quali hanno diritto di fare affidamento sulla risoluzione già verificatasi. Ne consegue che, nel periodo intercorrente tra la risoluzione di diritto e il successivo atto di rinuncia, l’originario acquirente è privo del titolo giuridico di conduzione dei terreni, requisito necessario per la percezione dei contributi agricoli comunitari.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, stipulato nel 2004 tra il ricorrente e l’ISMEA, avente ad oggetto un compendio immobiliare situato nel Comune di Ginosa, con prezzo da corrispondersi in trenta rate annuali e clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di due rate. A seguito dell’inadempimento, l’ISMEA ha attivato la clausola risolutiva espressa nel marzo 2021, comunicando la risoluzione del contratto, successivamente attestata con verbale notarile del 24 giugno 2021, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, d.l. n. 193/2016. In data 24 maggio 2022 il ricorrente ha pagato integralmente il debito residuo e, nel settembre 2022, le parti hanno stipulato un atto di rinuncia agli effetti del verbale di attestazione d’inadempimento, formalizzando la riaffermazione della piena vigenza del rapporto contrattuale originario. Tuttavia, la Guardia di Finanza ha ritenuto che, nel periodo tra l’attivazione della clausola risolutiva e il pagamento, il ricorrente avesse perso il titolo giuridico di conduzione dei terreni, circostanza che ha indotto l’AG.E.A. ad accertare l’indebita percezione dei contributi comunitari per la campagna 2021, con recupero di euro 8.048,11 oltre interessi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendo anche l’accertamento incidentale della perdurante validità ed efficacia del patto di riservato dominio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando integralmente le valutazioni già espresse in sede cautelare con l’ordinanza n. 130/2025, e ha precisato che l’atto di rinuncia del 13 settembre 2022 non può operare effetti retroattivi nei confronti dell’AG.E.A. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 1456 c.c., evidenziando che, nella risoluzione di diritto, il contratto si scioglie automaticamente al momento della dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza necessità di un provvedimento giurisdizionale. Nel caso di specie, l’attivazione della clausola da parte dell’ISMEA è avvenuta in data 31 marzo 2021, con conseguente risoluzione ope legis del rapporto, attestata dal verbale notarile del 24 giugno 2021.

La Corte ha quindi escluso che la successiva rinuncia del contraente in bonis potesse determinare la reviviscenza del contratto, ritenendo che tale effetto sia sottratto alla libera disponibilità dei contraenti, i quali non possono incidere su una situazione giuridica ormai consolidatasi. Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, il principio già affermato dalla Corte di Cassazione n. 7313/2017 in materia di risoluzione giudiziale, secondo cui la rinuncia agli effetti della pronuncia non determina la reviviscenza del patto preesistente, essendo necessario addivenire a un nuovo contratto.

Il Tribunale ha infine sottolineato che la mancanza del titolo giuridico di conduzione dei terreni nel periodo tra la risoluzione di diritto e la rinuncia preclude il riconoscimento dei contributi agricoli comunitari, in quanto il requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda unica. La soluzione accolta si pone in linea con il principio di certezza dei rapporti giuridici, evitando che l’incertezza derivante da eventuali accordi successivi tra le parti possa riverberarsi negativamente sulla posizione dei terzi, come l’AG.E.A., che hanno fatto affidamento sulla risoluzione già verificatasi. La domanda di accertamento incidentale è stata dichiarata irrilevante ai fini del giudizio, e le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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