Correzione errore materiale ordinanza di rinvio e trattazione cautelare (TAR Abruzzo n. 78 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che inficia un provvedimento giurisdizionale è correggibile mediante il rimedio della correzione di errore materiale, il quale non richiede la riapertura del contraddittorio né una nuova deliberazione nel merito, ma soltanto la mera rettifica formale del testo, quando la volontà del giudice sia chiaramente desumibile dagli atti del procedimento. La correzione non può, tuttavia, alterare la sostanza della decisione, dovendo limitarsi a eliminare la discordanza tra il dispositivo e la motivazione, ovvero a emendare refusi o inesattezze meramente formali. Nel caso in cui l’istanza di correzione riguardi la data di trattazione di un ricorso, il giudice deve verificare se la fissazione originaria risulti viziata da un mero errore di scrittura, riconoscibile alla luce degli altri elementi del fascicolo processuale, e può procedere alla rettifica in parziale accoglimento dell’istanza, laddove la data indicata nell’ordinanza originaria non corrisponda a quella effettivamente calendarizzata per la trattazione di procedimenti connessi. L’ordinanza di correzione, pronunciata in forma semplificata, non incide sulla fase processuale in cui si colloca il giudizio, che rimane quella cautelare se il ricorso non è ancora maturo per la decisione nel merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da un ricorso proposto da una persona fisica avverso una nota del Comune di Pescara del 24 aprile 2025, nonché, con successivi motivi aggiunti, avverso alcune determine della Regione Abruzzo del settembre 2025 concernenti l’approvazione del regolamento di esercizio di un collegamento filoviario e l’autorizzazione all’esercizio pubblico dell’impianto, oltre che avverso il connesso nulla osta tecnico rilasciato dall’AN.S.F.I.S.A.. Il giudizio era stato integrato dalla costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della società esercente il servizio di trasporto pubblico.
Nel corso del procedimento, il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva emesso un’ordinanza, la n. 22/2026, con la quale era stata fissata la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026, evidenziando che in quella stessa data era già stato calendarizzato un altro ricorso (n. 182/2025), trattante questioni in parte connesse. La società resistente, tuttavia, proponeva istanza di correzione di errore materiale, segnalando che il suddetto ricorso n. 182/2025 era stato in realtà fissato per la trattazione all’udienza pubblica del 27 marzo 2026 e non già alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026, come erroneamente indicato nell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso in esame l’istanza di correzione, rilevando che, nell’ordinanza n. 22/2026, la frase relativa alla fissazione della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026 risultava effettivamente erronea, in quanto il ricorso n. 182/2025, richiamato come connesso, era stato correttamente calendarizzato per l’udienza pubblica del 27 marzo 2026.
Nel valutare la fondatezza dell’istanza, il Tribunale ha distinto tra la necessità di assicurare la trattazione congiunta delle cause connesse e la peculiare fase processuale in cui si colloca il giudizio: il ricorso odierno, infatti, non era ancora maturo per la decisione nel merito, trovandosi ancora nella fase cautelare. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, giustificava la fissazione della trattazione in camera di consiglio piuttosto che in udienza pubblica, in coerenza con la natura della fase processuale.
Cionondimeno, la data indicata nell’ordinanza originaria (27 febbraio 2026) non corrispondeva a quella effettivamente calendarizzata per il ricorso connesso (27 marzo 2026). L’errore, pertanto, integrava gli estremi dell’errore materiale, rettificabile ai sensi della disciplina processuale applicabile in quanto il contrasto tra la data indicata e quella effettiva era oggettivamente riconoscibile dagli atti del fascicolo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha disposto la correzione dell’ordinanza n. 22/2026 in senso parziale, sostituendo la frase originaria con quella corretta, che fissa la trattazione alla camera di consiglio del 27 marzo 2026, data in cui risulta già fissato, in udienza pubblica, il ricorso n. 182/2025. La pronuncia, resa con la forma dell’ordinanza collegiale, ha quindi concluso la fase incidentale senza incidere sul merito della controversia né sulle questioni di ammissibilità o fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
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Nota della Redazione
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