Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 926 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può negare la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pur in presenza di un titolo esecutivo non eseguito. La disciplina speciale aggiunge al limite della manifesta iniquità, proprio del codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, correlate alle peculiari condizioni del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono ragioni ostative che giustificano il diniego dell’astreinte, rilevando come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. L’accoglimento della domanda di ottemperanza non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda di penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro, l’amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di 1.000,00 euro per gli anni scolastici dal 2018 al 2020.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito stabilito e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’amministrazione. Risultano quindi soddisfatti i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e che sia ancora inadempiente. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la carta elettronica con l’accredito della somma determinata nel titolo azionato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Tribunale ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, secondo cui la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare in concreto. La disciplina speciale affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale.

Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano, secondo il Collegio, ragioni ostative idonee a giustificare il diniego della penalità. Tali circostanze rilevano come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. La domanda di condanna all’astreinte è stata quindi respinta, mentre le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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