Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1165 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non abbia integralmente eseguito il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del lavoratore alla Carta docente. La mancata dimostrazione della materiale corresponsione di quanto dovuto integra inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, con conseguente accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.. L’assenza di ostacoli normativi e il decorso del termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato all’amministrazione. Il ritardo giustifica la condanna alle penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava e dichiarava il suo diritto alla Carta docente per l’importo annuo di euro 500,00, per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’amministrazione soltanto per le spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il gravame, inizialmente notificato nel domicilio reale, è stato spontaneamente notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, così rendendo superflua l’integrazione della notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato integra il presupposto del rimedio dell’ottemperanza.
La corresponsione delle somme non trova alcun ostacolo normativo. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza, e ha assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione.
Per il caso di decorrenza infruttuosa di tale termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con successivo termine di 60 giorni, con possibilità di valersi del pagamento in “conto sospeso” ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il ritardo maturato ha infine giustificato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza — secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015 — e fino al pagamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP.
Nota della Redazione
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