Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1168 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto alla carta docente è fondato quando l’amministrazione non dimostri in giudizio l’avvenuta corresponsione di quanto dovuto, restando irrilevante il solo pagamento delle spese di giudizio. La corresponsione non incontra ostacoli normativi ove il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente alla liquidazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Accertata la non conclusa attività esecutiva, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e va nominato il commissario ad acta per il caso di inerzia. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente — una docente — a ottenere la carta docente, per l’importo annuo di euro 500,00 e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione la carta, con le spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’amministrazione solo per le spese di giudizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza, verificando se l’attività esecutiva fosse stata completata. La resistente ha provveduto esclusivamente alla corresponsione delle spese giudiziali, senza dimostrare in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto a titolo di carta docente.

Il giudice ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi. Il titolo esecutivo risulta notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito e modificato. Tale termine, secondo il costante orientamento richiamato, condiziona la possibilità di agire in ottemperanza nei confronti delle amministrazioni per crediti di natura previdenziale e assistenziale.

Poiché l’attività di esecuzione non era conclusa, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il Collegio ha inoltre nominato il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, quale commissario ad acta, perché provveda, nel successivo termine di 60 giorni, in caso di decorrenza infruttuosa del primo termine, valendosi eventualmente del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese di giudizio, seguite la soccombenza, sono state liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *