Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1167 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta docente giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato e, in caso di inerzia, la nomina del commissario ad acta. La corresponsione delle somme non incontra ostacoli normativi una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e non risultando provata la materiale erogazione. Il ritardo maturato legittima la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Con sentenza n. 68/2024 del 30.01.2024 il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, accertava il diritto del ricorrente a fruire della carta docente per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, oltre rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e condannava il Ministero a mettere a disposizione lo strumento, con spese attribuite al procuratore antistatario. Il titolo passava in giudicato.
L’Amministrazione aveva eseguito solo le spese di giudizio. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e le penalità di mora. Dopo il deposito, il ricorso veniva notificato anche presso l’Avvocatura Distrettuale competente, ma il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, al di là dell’attività provvedimentale relativa alle spese giudiziali, non è stata dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’esecuzione del giudicato resta dunque incompleta.
La corresponsione delle somme non trova ostacolo normativo. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Sussistono pertanto i presupposti dell’ottemperanza.
Il ricorso è accolto. È dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza. All’Amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto), che provvederà entro i successivi 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in “conto sospeso” ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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