Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro su Carta docente e RPD (TAR Lombardia n. 1159 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza agli obblighi di pagamento della Carta del Docente e della Retribuzione Professionale Docenti, la mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 integra l’inadempimento che legittima il ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e la conseguente nomina del commissario ad acta. L’istanza di riunione dei ricorsi seriali proposta dalla difesa erariale va respinta per difetto dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: non bastano l’identità della materia e delle questioni né la parziale identità dello studio legale patrocinatore. La finalità di contenimento delle spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli articoli 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, n. 38/2024, pubblicata l’8 febbraio 2024. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto a ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, nella misura di 500,00 euro per annualità, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 1.163,60 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali.
La sentenza, notificata al Ministero il 15 aprile 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. L’Amministrazione è rimasta inerte anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione dei numerosissimi ricorsi seriali proposti nella medesima materia, quanto meno per gruppi riferibili a un medesimo studio legale, e l’adeguamento delle spese in ragione della trattazione unitaria. Il Collegio ha respinto l’istanza rilevando che difettano i presupposti della connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e i ricorrenti sono di volta in volta diversi.
Il Tribunale ha precisato che non costituisce sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. La finalità di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando o annullando le possibilità di conseguire il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti di valore esiguo.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha verificato che la sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza.
Il Ministero è stato quindi condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare dirigenti e funzionari della Direzione generale competente, e con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.