Ottemperanza parziale della P.A. e condanna all’esecuzione integrale del giudicato (TAR Lombardia n. 1160 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’avvenuto pagamento solo parziale del credito accertato dal giudice ordinario non elude l’obbligo della pubblica amministrazione di dare completa ed integrale esecuzione al giudicato. Il fatto nuovo allegato dal ricorrente, relativo all’adempimento intervenuto nel corso del giudizio, si considera provato in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., ove non sia specificamente contestato dall’amministrazione resistente. Ne consegue la cessazione parziale della materia del contendere per la parte documentata come adempiuta e l’accoglimento del ricorso per la parte residua, con condanna all’esecuzione integrale nel termine assegnato e nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente di scuola primaria con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici di servizio, per l’importo di € 875,41 oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non è stata eseguita dall’amministrazione.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’Avvocatura distrettuale dello Stato non ha adempiuto allo specifico incombente istruttorio disposto con l’ordinanza collegiale n. 166 del 24 novembre 2025, omettendo di depositare il documento dal quale, secondo la deduzione dell’amministrazione, sarebbe dovuta emergere l’integrale esecuzione della sentenza.
La parte ricorrente ha invece adempiuto al proprio onere, documentando che, con il cedolino di settembre 2025, l’amministrazione ha accreditato solo € 795,30 a titolo di “arretrati a credito” e “importo da sentenza a.p.”, in luogo del maggior importo liquidato in sentenza.
La difesa erariale non ha contestato né per iscritto né oralmente tale deduzione. Il fatto nuovo allegato dal ricorrente — l’adempimento solo parziale — deve pertanto ritenersi provato, sia in base al documento prodotto, sia in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.
Ne deriva la declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere fino alla concorrenza dell’importo documentato. Per la parte residua, necessaria a soddisfare integralmente il credito accertato dal giudice ordinario, il ricorso è accolto: la sentenza è passata in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sono quindi integrate le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Ministero è pertanto condannato a dare completa ed integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega e possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. Non è previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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