Responsabilità erariale e revoca del finanziamento per mancata rendicontazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 66 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi pubblici è assoggettato alla giurisdizione contabile, sussistendo il rapporto di servizio in ragione del collegamento con il soggetto percettore delle provvidenze. La condotta dell’imprenditore che ottiene il finanziamento e lo trattiene senza destinarlo agli scopi previsti integra responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave, non essendo sufficiente l’impiego parziale o incoerente delle somme per esimersi dall’obbligo di rendicontazione. La revoca integrale del finanziamento disposta dall’ente erogatore, fondata sulla clausola risolutiva espressa, comprende l’intero importo erogato e da erogare, senza che le lavorazioni compiute possano attenuare la responsabilità. Il vincolo solidale sussiste quando i concorrenti abbiano conseguito un illecito arricchimento, requisito alternativo al dolo ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994. Il giudizio contabile e quello penale restano reciprocamente indipendenti, con conseguente difetto di pregiudizialità necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c.
Il Fatto
La vicenda concerne un finanziamento agevolato erogato, in parte a fondo perduto e in parte da restituire a tasso ridotto, per la riconversione e la riqualificazione di un polo industriale. Il percettore ha ricevuto un’anticipazione pari al 30% del finanziamento concesso, di importo complessivo superiore a ventuno milioni di euro.
La Procura regionale ha contestato agli amministratori delle società coinvolte un’ipotesi di responsabilità erariale per aver indebitamente trattenuto le somme e distratto i proventi dalla destinazione pubblica. Il giudice di primo grado ha accolto integralmente la domanda, condannando i convenuti al pagamento dell’importo in favore delle amministrazioni e di Invitalia, con rivalutazione e interessi. Gli amministratori hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto respinto la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione del processo penale. Il processo contabile e quello penale si collocano in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti: il primo è rivolto ad accertare il danno erariale e la sua imputabilità, il secondo la responsabilità per reato. Difetta dunque il rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione. Gli atti formati in sede penale divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato la sussistenza della giurisdizione contabile. Il privato percettore di contributi pubblici è soggetto alla giurisdizione del giudice contabile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Gli appellanti si sono intromessi, in forma di attiva cooperazione e in ragione delle rispettive posizioni, nel processo di causazione del danno. È stata esclusa la violazione del ne bis in idem: il divieto non è applicabile quando l’ordinamento appronta una reazione coordinata dinanzi allo stesso fatto illecito, e il giudizio di responsabilità contabile ha natura essenzialmente risarcitoria.
La Corte ha poi ritenuto ammissibile la modifica del soggetto danneggiato intervenuta nel corso dell’udienza di discussione, qualificandola come emendatio libelli. Trattandosi degli stessi fatti materiali, non si configura alcuna radicale modificazione del titolo di responsabilità né lesione del diritto di difesa. Il motivo relativo alla prescrizione è stato dichiarato inammissibile, in quanto nuovo rispetto alle eccezioni di primo grado ai sensi dell’art. 193 c.g.c., oltre che infondato: risultano depositate le costituzioni di parte civile che hanno prodotto l’effetto interruttivo.
Nel merito, la Sezione ha confermato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza della colpa grave. Il percettore ha presentato tardivamente il primo stato di avanzamento, per un importo largamente inferiore al limite del 20% delle spese ammesse, con una quota ammissibile del 2,10% rispetto all’intero investimento. La revoca integrale del finanziamento, fondata sulla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 14 del contratto, comprende l’intero importo erogato e da erogare. L’impiego di somme per finalità diverse non consente al privato di esimersi dalla responsabilità, stante la palese incoerenza tra le finalità e l’utilizzo concreto della provvista.
La Corte ha ritenuto applicabile il vincolo solidale previsto dall’art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, legge n. 20/1994, poiché l’illecito arricchimento e il dolo si pongono come requisiti alternativi. È stata confermata la ripartizione in misura uguale, in assenza di elementi che permettano di differenziare il concorso. Il Collegio ha escluso i presupposti per il potere riduttivo, dato il contenuto delle condotte addebitate. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza impugnata e spese a carico degli appellanti.
Nota della Redazione
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