Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro su carta docente (TAR Toscana n. 1152 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata limitatamente ai profili della pretesa che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto nelle more del giudizio, dovendosi invece accogliere il ricorso per le somme ancora dovute. L’art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 104/2010 consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il ricorso sia divenuto improcedibile o non abbia più ragione di essere deciso. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e nomina, per il caso di persistente inadempienza, il commissario ad acta. Il termine di 120 giorni per l’esecuzione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 condiziona l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente agiva in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti e alla carta elettronica del docente, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive e delle spese.
La ricorrente chiedeva il pagamento degli interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva eccependo il parziale pagamento della somma dovuta e chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso. Dai documenti di causa emerge che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza è passata in giudicato. Il ricorso è pertanto ammissibile.
In relazione alla parte della sentenza relativa alle somme dovute a titolo di carta docente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 104/2010, avendo l’amministrazione integralmente soddisfatto la pretesa nel corso del giudizio.
Quanto invece alla retribuzione professionale docenti, il ricorso è fondato e va accolto. Dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita per tale profilo. Il TAR ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, limitatamente alle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Le spese del giudizio, distratte ai procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.
Nota della Redazione
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