Obbligo di provvedere sull’istanza di attivazione della procedura di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327/2001 in caso di mancata accettazione dell’indennità di esproprio (TAR Puglia n. 105 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio, in caso di mancata accettazione dell’offerta, deve essere attivata dall’Amministrazione anche in assenza di un’espressa richiesta del privato. L’istanza del cittadino volta a ottenere la costituzione del collegio peritale è attivabile e l’inerzia dell’Amministrazione su tale istanza è impugnabile con il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. La mancata accettazione dell’indennità offerta non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di completare il procedimento espropriativo, che resta assoggettato al principio di legalità e di doverosità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno espropriato con decreto del 2015, erano stati immessi in possesso dell’area nel marzo dello stesso anno. L’Amministrazione comunale aveva proposto un’indennità di esproprio, comprensiva del valore del suolo e del manufatto demolito, mai accettata dai privati. Nonostante la nota preannunciasse gli adempimenti di cui agli artt. 20 e 21 d.P.R. n. 327/2001 per il caso di mancata accettazione, l’Amministrazione non vi aveva dato seguito. Nel dicembre 2024, i ricorrenti diffidavano il Comune a porre in essere gli adempimenti necessari per la costituzione del collegio peritale, indicando il proprio tecnico, senza ricevere alcun riscontro. Avverso tale silenzio, i ricorrenti adivano il TAR, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nel perimetro del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ritenendo ammissibile il ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. In particolare, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui tale rimedio è esperibile con riferimento all’obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza del privato volta all’attivazione del sub-procedimento di cui all’art. 21 del Testo unico sulle espropriazioni, richiamando i precedenti di Cons. Stato, IV, n. 857/2016, TAR Brescia n. 578/2015 e TAR Palermo, Sez. III, n. 306/2012.
Nel merito, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti. L’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza di attivazione della procedura finalizzata alla determinazione dell’indennità ha integrato gli estremi dell’inadempimento rispetto a un obbligo procedimentale doveroso, non essendo l’azione amministrativa degradabile a mera facoltà. La mancata accettazione dell’indennità inizialmente proposta non priva il privato del diritto a una definizione compiuta del procedimento, che deve concludersi con un atto espresso.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite e disposto la trasmissione della decisione alla Corte dei Conti e all’Organismo di valutazione, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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