Riconoscimento titolo estero di sostegno: irrilevanza del titolo proprio universitario non abilitante nello Stato di origine (TAR Lazio n. 14444 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in un altro Stato membro può essere legittimamente negato quando il titolo non costituisca titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico di origine, ma mero titolo proprio dell’università che lo rilascia, privo di carattere abilitante all’esercizio della professione regolamentata in detto Stato. Le libertà di circolazione di cui agli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello che esso possiede nello Stato membro di origine. La valutazione del titolo può pertanto essere legittimamente esclusa, senza che ciò configuri un difetto di istruttoria o di motivazione, quando l’Amministrazione abbia verificato, anche tramite il sistema IMI, la natura non ufficiale del titolo nello Stato di provenienza.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante, chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento in Italia, ai fini dell’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo di specializzazione conseguito in Spagna presso un’università privata, a seguito della frequenza di un corso di specializzazione in attenzione alle necessità specifiche di supporto educativo. Con decreto del 21 ottobre 2022, il Ministero rigettava l’istanza, rilevando che il titolo non era un titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico spagnolo ma un titolo proprio dell’università, non riconosciuto dallo Stato di origine e non abilitante alla professione regolamentata corrispondente. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, lamentando la violazione della normativa europea e nazionale sul riconoscimento delle professioni regolamentate e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando l’istruttoria svolta dall’Amministrazione. Dal provvedimento impugnato emergeva che il Ministero aveva avviato una verifica presso l’autorità competente spagnola tramite il sistema IMI, acquisendo la risposta secondo cui il corso frequentato dalla ricorrente non costituiva un titolo ufficiale in Spagna, ma un titolo proprio universitario, non abilitante all’esercizio della professione regolamentata corrispondente nel sistema di origine. Su tale base, il diniego non poteva considerarsi meramente stereotipato, ma risultava sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione intelligibile e coerente.
La Corte ha poi escluso la fondatezza della doglianza con cui la ricorrente invocava il dovere di valutare il titolo a prescindere dal suo valore legale, procedendo a una comparazione in concreto. La fattispecie è stata distinta da quelle esaminate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022, nelle quali il titolo estero aveva natura abilitante nel paese d’origine, seppure a determinate condizioni. Nel caso di specie, invece, si verteva su un titolo proprio dell’università, non legalmente riconosciuto dallo Stato di provenienza e privo di qualsiasi carattere ufficiale.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non possono imporre al primo Stato membro di prendere in considerazione un titolo che non sia rilasciato dal secondo Stato membro e che non sia ivi riconosciuto. Le libertà di circolazione non possono, infatti, imporre allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello che esso ha nello Stato membro di origine. Alla luce di tali considerazioni, la scelta dell’Amministrazione di non valutare il titolo nell’ambito delle procedure di riconoscimento di cui al d.lgs. n. 206/2007 è stata ritenuta conforme al diritto europeo, essendo fondata sulla circostanza che il corso frequentato in Spagna non abilita all’esercizio delle professioni regolamentate di maestro di educazione primaria nelle specializzazioni di pedagogia terapeutica o udito e linguaggio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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