Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Toscana n. 1151 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per assicurare l’esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando il titolo condanni la pubblica amministrazione al pagamento di somme. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, resa in funzione di giudice del lavoro, era stato accertato il diritto di alcuni docenti a percepire il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle annualità riconosciute, oltre interessi.

Formatosi il giudicato e notificato il titolo alla sede reale dell’amministrazione, i ricorrenti hanno convenuto il Ministero davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riunito i ricorsi, essendo con essi richiesta l’esecuzione del medesimo titolo giudiziale, e li ha dichiarati fondati. La questione centrale riguarda l’ammissibilità del rimedio ottemperanza per un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, laddove il debitore sia una pubblica amministrazione.

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: il passaggio in giudicato del titolo, come da attestazione in atti, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica effettuata ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. Ha poi rilevato che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo.

Ne è derivata l’ordinanza di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, perché provveda nei sessanta giorni successivi alla scadenza inutilmente decorsa.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., facendola decorrere dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario, nella misura di euro 10 giornalieri per ogni ricorrente. Le spese seguono la soccombenza, liquidate tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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