Obbligo formativo docenti: ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 6679 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm., accertata la notifica della sentenza passata in giudicato presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La nomina del commissario ad acta sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è misura idonea a garantire l’effettività della tutela, senza che sia dovuta alcuna liquidazione di compenso per l’attività commissariale, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere omessa in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali, delle difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e dello stato della finanza pubblica.

Il Fatto

La vicenda origina dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta in suo favore. Tale sentenza veniva notificata presso la sede reale dell’Amministrazione nel novembre 2024, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza. Ricevuta notifica della mancata esecuzione del dictum, la docente adiva il TAR Lazio, deducendo l’inottemperanza limitatamente alla mancata attivazione della carta, escludendo dal thema decidendum le spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la sussistenza dei presupposti processuali per l’esercizio dell’azione di ottemperanza. In particolare, ha verificato la corretta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e l’integrale decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. l. n. 30/1997, intercorrente tra la notifica del titolo esecutivo e quella del ricorso introduttivo.

Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il giudice amministrativo ha ravvisato il fondamento della domanda, ordinando all’Amministrazione di attivare la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ha esercitato il potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo di non doverla disporre in ragione della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi e delle specifiche difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio. La scelta si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella motivazione.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni per provvedere. La mancata liquidazione di compensi per il commissario è stata giustificata dalla natura accessoria dell’incarico rispetto alle funzioni dirigenziali, il cui onere è ricompreso nella retribuzione onnicomprensiva.

La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della parte ricorrente e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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