Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici 2015-2018 versato (TAR Lazio n. 4367 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’integrale versamento di tale quota comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati conseguentemente determinati gli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici. In particolare, la ricorrente ha contestato la quota di payback imputatale dalla Regione Friuli Venezia Giulia, chiedendone l’annullamento.
Nelle more del giudizio, la società ha documentato, con memoria depositata il 24 novembre 2025, di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore della Regione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina sopravvenuta che ha rideterminato le modalità di assolvimento degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018. L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025 stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento dell’importo estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Collegio ha accertato che la ricorrente ha provveduto al versamento dell’importo dovuto, risultando depositato in giudizio il Decreto n. 56011/GRFVG del 24 ottobre 2025, dal quale emerge l’avvenuto pagamento della quota ridotta. Tale circostanza integra la fattispecie normativa che determina la cessazione della materia del contendere, atteso che l’obbligazione sottostante alle pretese azionate in giudizio risulta ormai estinta per effetto della norma sopravvenuta.
La pronuncia si inquadra nel sistema delineato dal legislatore, che ha inteso definire il contenzioso in materia di payback dispositivi medici attraverso un meccanismo di definizione agevolata che, in cambio del versamento di una quota ridotta, produce l’effetto estintivo dell’obbligazione e preclude ogni ulteriore iniziativa giurisdizionale. La norma prevede inoltre che, decorso il termine dei trenta giorni, le regioni accertino l’avvenuto versamento determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alle modalità di definizione della stessa. Ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.