Trasferimento ex art. 33 legge n. 104/1992, le esigenze di servizio devono essere concrete e attuali (TAR Sardegna n. 514 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, non può essere negato sulla base di generiche esigenze organizzative o di rinvii a procedure future. L’Amministrazione è tenuta a una verifica concreta e attuale della disponibilità del posto nella sede richiesta, anche considerando il grado e la qualifica del dipendente, e a una ponderazione accurata tra l’interesse del disabile e le effettive necessità del servizio. Il diniego deve risultare da una motivazione congrua e specifica, che dia conto degli elementi ostativi riferiti alla sede di servizio in atto e a quella richiesta.
Il Fatto
Una dirigente medico della Polizia di Stato, in servizio presso un ufficio sanitario provinciale, aveva chiesto il trasferimento a titolo permanente in una sede più vicina al domicilio del padre disabile, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992. L’Amministrazione aveva respinto la domanda ritenendo prevalenti le esigenze organizzative, ma il diniego era stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7934/2024 per carenza istruttoria e motivazionale.
A seguito del nuovo provvedimento di rigetto, la ricorrente aveva adito il Consiglio di Stato in ottemperanza, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile e rimesso gli atti al TAR per l’ordinaria impugnazione, ritenendo che il nuovo diniego fosse basato su motivi diversi da quelli già scrutinati. La dirigente aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della sede richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili le censure di violazione del giudicato, osservando che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3445/2025, aveva già escluso un contrasto diretto tra la propria precedente pronuncia e i nuovi atti di diniego, basati su un impianto normativo e motivazionale differente. Il giudizio di cognizione non poteva pertanto riesaminare profili già definiti in sede di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la carenza di interesse attuale della ricorrente, la quale prestava servizio presso la sede richiesta già dall’agosto 2022, senza soluzione di continuità, grazie a plurimi provvedimenti di missione e assegnazione temporanea. Tale circostanza, evidenziata anche dal Consiglio di Stato, rendeva non più attuale la necessità di una pronuncia sul diniego del trasferimento a titolo definitivo.
In ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata nel merito. Il diniego era stato correttamente motivato con riferimento al D.M. 14 aprile 2022, che individua i posti di funzione riservati alle diverse qualifiche del personale della Polizia di Stato. Dalla Tabella F emergeva che l’ufficio sanitario provinciale ambito non rientrava tra quelli cui è possibile conferire l’incarico di direttore a un medico superiore o capo, rendendo giuridicamente impossibile l’accoglimento dell’istanza.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, compensando le spese di lite in ragione della complessità e particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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