Esecuzione giudicato per carta docente del supplente con commissario ad acta (TAR Liguria n. 107 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, deve ordinare all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato in un termine determinato. La mancata ottemperanza legittima la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., quale strumento di coercizione indiretta. La condanna al pagamento di somme di denaro, conseguente a una sentenza del giudice ordinario, è eseguibile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a termine, aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diverse annualità scolastiche e a corrisponderle la Retribuzione Professionale Docenti.

Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo esecutivo nel termine di legge, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere e che fosse nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Preliminarmente, ha constatato l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione resistente e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti, oltre al pagamento di quanto dovuto a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di 30 giorni.

Accogliendo la richiesta di parte, il Tribunale ha inoltre fissato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, mentre il dies ad quem coincide con il giorno dell’effettiva esecuzione o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.

Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza è assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. di St., III, 25.3.2016, n. 1247), condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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