Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 2465 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del comando contenuto nel titolo, ma non può estenderne l’oggetto. La domanda di accessori di legge è accoglibile solo se il giudicato di cui si chiede l’esecuzione li abbia effettivamente riconosciuti. Pertanto, la pretesa di interessi o rivalutazione monetaria riferita a un titolo che non ne contenga statuizione è infondata, mentre va eseguita la pronuncia che li abbia liquidati ai sensi dell’art. 22, comma 6, legge n. 724/1994. L’inottemperanza si configura quando l’Amministrazione resti inerte dopo la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A fronte di inadempimento ingiustificato, si giustifica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro due pronunce di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La prima sentenza ha riconosciuto il beneficio per l’anno scolastico 2022/2023, per un importo di euro 500,00; la seconda ha riconosciuto il diritto per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato e sono state notificate all’Amministrazione. Nonostante le diffide, il Ministero non ha dato esecuzione ai giudicati, salvo il pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione per euro 1.500,00 oltre accessori, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il rimedio è esperibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente. Nel caso di specie i titoli sono definitivi, ritualmente notificati e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza adempimento.
Il Collegio ha poi delimitato l’oggetto dell’ottemperanza. Le pronunce azionate hanno accertato un obbligo conformativo puntuale e specifico: l’attivazione della Carta del docente per complessivi euro 1.500,00. Su questo punto la domanda è fondata.
Diversa è la sorte della pretesa accessoria. La seconda sentenza ha espressamente riconosciuto interessi o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 6, legge n. 724/1994, e tale statuizione, già contenuta nel titolo, va eseguita in sede di ottemperanza. La prima sentenza, invece, non contiene alcuna statuizione sugli accessori: la relativa domanda è dunque infondata, perché priva di fondamento nel giudicato.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione ai giudicati entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Infine, il Collegio ha accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali sull’importo riconosciuto per ogni giorno di ulteriore ritardo. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non presentano particolare complessità e l’Amministrazione non ha allegato ragioni ostative. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della parziale infondatezza della domanda sugli accessori.
Nota della Redazione
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