Proroga del termine per il commissario ad acta per sovraindebitamento dell’esecutata (TAR Abruzzo n. 1 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può ottenere una proroga del termine per l’espletamento dell’incarico qualora sussistano motivate ragioni. Il sovraindebitamento dell’esecutata costituisce circostanza idonea a giustificare l’accoglimento dell’istanza di proroga, consentendo al commissario di portare a compimento l’incarico assegnato.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Teramo, con il quale era stata intimata alla resistente il pagamento della somma complessiva di oltre novemila euro, oltre interessi e spese. Il provvedimento, non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo e, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, era stato nominato un commissario ad acta per dare esecuzione al titolo esecutivo giudiziale. Il commissario ad acta, tuttavia, presentava istanza di proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, deducendo il sovraindebitamento dell’ente esecutato come ragione ostativa al tempestivo adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha valutato l’istanza di proroga presentata dal commissario ad acta, ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte. Il collegio ha riconosciuto che il sovraindebitamento dell’esecutata, allegato a sostegno dell’istanza, integra una circostanza oggettiva che legittima la concessione di un termine aggiuntivo per il completamento dell’incarico.
I giudici hanno considerato che la proroga, richiesta per un periodo non inferiore a sessanta giorni, risulta funzionale alla corretta esecuzione del mandato. L’accoglimento dell’istanza si fonda sulla necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo al commissario di operare con la diligenza richiesta dall’incarico, in un contesto di difficoltà finanziaria dell’ente debitore che impone una gestione prudente delle risorse.
Conseguentemente, il Tribunale amministrativo ha assegnato al commissario ad acta l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per l’espletamento dell’incarico, disponendo così il differimento del termine originariamente fissato.
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Nota della Redazione
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