Ottemperanza alla sentenza sulla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 384 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla mancata attivazione del beneficio richiesto non assolve l’onere probatorio a proprio carico, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). Il commissario ad acta nominato per il caso di persistente inadempimento agisce quale organo ausiliario del giudice, non già nell’esercizio di poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, ma per dare attuazione alla pronuncia giurisdizionale.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Cremona aveva accertato il diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente, in misura di euro 500,00 annui, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile, senza svolgere difese. La questione giunge al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo esecutivo, non attivando il beneficio riconosciuto in favore delle ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale di origine: risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..

È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta il 12.11.2024 e quella del ricorso introduttivo il 30.8.2025.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio dà continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti in relazione alla mancata attivazione della Carta elettronica del docente. La pretesa delle ricorrenti, alla luce dei principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, deve pertanto trovare accoglimento.

Il Ministero è conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio o di altro equipollente. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agisce su semplice richiesta degli interessati, non nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta.

Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non consiste nel curare l’interesse pubblico, bensì nel dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento e approdo funzionale. Il commissario è quindi chiamato ad adottare atti di contenuto vario, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere i nominativi delle ricorrenti tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Le spese sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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