Pensione di inabilità e cessazione di fatto del rapporto per infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 28 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 2, comma 12, L. n. 335/1995 e al D.M. n. 187/1997, non presuppone che l’infermità costituisca la causa formale della cessazione del rapporto di lavoro. È sufficiente che l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa abbia di fatto cagionato la risoluzione del rapporto, restando irrilevante il titolo giuridico con cui la cessazione è stata disposta. Ne consegue che il licenziamento disciplinare non preclude l’accertamento del requisito sanitario, quando la risoluzione si colloca in continuità con una condizione di inabilità già riconosciuta.

Il Fatto

La ricorrente, già docente di scuola primaria alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto il riconoscimento della pensione di inabilità assoluta e permanente ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995. L’INPS aveva respinto la domanda sull’assunto che l’ente datore di lavoro non avesse indicato la risoluzione del rapporto come avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio.

Il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento disciplinare con preavviso, disposto nel dicembre 2022 ed efficace dopo quattro mesi. La Commissione Medica di Verifica aveva accertato, in via progressiva, la non idoneità al servizio, dapprima temporanea e relativa, poi permanente e assoluta. Il ricorso originario, proposto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, era stato dichiarato incompetente per territorio con ordinanza, ed è stato riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, luogo di residenza della ricorrente.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS. Il petitum sostanziale non investe la legittimità del provvedimento di licenziamento, né il rapporto di lavoro, ma esclusivamente il diniego della prestazione pensionistica. La controversia appartiene quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile, chiamato a verificare presupposti e fatti costitutivi del diritto azionato.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la fattispecie sulla base delle disposizioni di riferimento. L’art. 2 del D.M. n. 187/1997 richiede i requisiti contributivi dell’art. 2 della L. n. 222/1984, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e il riconoscimento formale dello stato di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio. Il requisito contributivo è risultato documentato e non contestato.

Quanto al requisito sanitario, la Corte ha valorizzato la sequenza degli accertamenti della Commissione Medica di Verifica. L’inabilità, inizialmente temporanea e relativa, si è evoluta senza soluzione di continuità in una condizione permanente e assoluta, riconosciuta in un momento anteriore rispetto all’efficacia del licenziamento. Il provvedimento disciplinare, pertanto, non costituisce la causa dell’insorgenza dell’inabilità né della risoluzione del rapporto.

Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui la norma non incide sulle modalità della cessazione dal servizio: presupposto del diritto non è che l’impossibilità di lavorare per infermità sia stata causa formale della risoluzione, ma che tale infermità l’abbia di fatto cagionata. Il licenziamento disciplinare diviene così elemento cedevole rispetto all’accertamento del distinto rapporto pensionistico. Da qui l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento della pensione di inabilità e decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 187/1997, previa decurtazione dei ratei già corrisposti.

Sui ratei maturati la Corte ha riconosciuto il trattamento più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione degli indici ISTAT ai sensi dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., in applicazione del principio del cumulo parziale. Le spese processuali sono state compensate per la complessità delle questioni processuali e medico-legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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