Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 388 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e ordina l’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta è strumento necessario per assicurare l’attuazione della pronuncia, sostituendosi all’Amministrazione inadempiente. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio, funzionale non alla cura dell’interesse pubblico ma all’esecuzione del comando contenuto in sentenza. La difesa dell’Amministrazione che non deduca né dimostri l’avvenuto adempimento non vale a escludere l’ottemperanza forzosa.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Cremona, pubblicata nel gennaio 2025. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione professionale docenti per due anni scolastici e l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle relative somme.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio senza svolgere alcuna difesa. La questione arriva davanti al TAR Lombardia perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione spontanea al titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario con certificazione depositata agli atti. Ricorre quindi la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.

Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza. La copia conforme della sentenza era stata notificata al Ministero il 3.1.2025, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato l’8.9.2025.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando così la perdurante inottemperanza. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante corresponsione delle somme liquidate nel titolo, oltre accessori.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo e Brescia, con facoltà di delega. Il Collegio, richiamando C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8, ha precisato che il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice: il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, non consiste nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, ma nell’attuazione della pronuncia, anche mediante poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza è fondamento genetico e approdo funzionale.

Il commissario, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza della parte, darà corso all’esecuzione integrale della sentenza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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