Ottemperanza alla Carta elettronica del docente: nomina del commissario ma niente astreinte (TAR Veneto n. 1160 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di attivare la Carta e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, con esclusione degli ulteriori accessori. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia integra di per sé una misura idonea a garantire l’esecuzione e non preclude, sul piano astratto, l’astreinte. Questa va tuttavia negata quando ricorrono altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ravvisabili nella crisi della finanza pubblica e nella natura seriale del contenzioso. Il commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con pagamento di complessivi euro 1.000,00. La pronuncia, pubblicata nell’ottobre 2024, era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, divenendo definitiva.
Decorsi inutilmente i 120 giorni previsti per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verifica quindi i presupposti: la sentenza era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la copia attestata conforme costituisce titolo esecutivo ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. come novellati dal d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di formula esecutiva; era decorso il termine dilatorio dei 120 giorni; il passaggio in giudicato risultava dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo entro 60 giorni, ordinando l’attivazione della Carta elettronica e il versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi equiparare tale importo a voci retributive.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non si dà luogo ad alcun compenso.
Quanto all’astreinte, il Collegio ne respinge la domanda. Richiamata la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2014, che ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, il Tribunale ravvisa tali ragioni nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge strutture centralizzate e società esterne, e la mole eccezionale del contenzioso seriale, elementi che rendono ragionevole il ritardo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari, ridotti della metà per il carattere seriale della controversia, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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