Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1163 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il docente non di ruolo che abbia ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione può agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza avverso il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, in forza dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e disposta, per il caso di perdurante inerzia, la nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente che aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con sentenza n. 514/2022 pubblicata il 24.11.2022, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno scolastico di servizio, con condanna dell’Amministrazione al pagamento complessivo di € 2.500,00.
Avendo notificato la sentenza in data 21.4.2023 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e formatosi il giudicato, il ricorrente ha agito in ottemperanza davanti al TAR Veneto, lamentando l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la mancata spontanea esecuzione, quanto meno con riferimento al capo relativo al rilascio della Carta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il perimetro dell’azione di ottemperanza richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Sul piano del titolo esecutivo, il Collegio rileva che la sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che, per effetto della novella dell’art. 479 cod. proc. civ. operata dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il TAR accerta altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Esclusa ogni contestazione sul punto, il ricorso è accolto. Il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, atteso che tale importo non è equiparabile a voci retributive. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, che provvede nell’ulteriore termine di 60 giorni; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo a compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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