Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 2423 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il termine per provvedere si desume dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione, cui si sommano i tre mesi per il provvedimento conclusivo, con un termine complessivo massimo di quattro mesi. Spirato tale termine senza pronuncia espressa, il silenzio-inadempimento è integrato e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2025 un’istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, certificato rilasciato da un’università spagnola, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento entro il termine di conclusione del procedimento, ritenuto pari a 120 giorni.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022. L’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 assegna infatti a tale Amministrazione il procedimento di riconoscimento dei titoli dei docenti conseguiti in altro Stato membro.

Il Tribunale ha poi ricostruito i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso concreto, poiché a fronte della domanda del 23 aprile 2025 il Ministero non si era ancora pronunciato.

Quanto al termine, il Collegio ha coordinato la disciplina generale con quella speciale. L’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in trenta giorni il termine per accertare la completezza della documentazione e per richiedere eventuali integrazioni; il comma 6 del medesimo articolo stabilisce in tre mesi il termine per il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi.

Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Il silenzio-inadempimento del Ministero è dunque sussistente e il ricorso è fondato, alla stregua dell’orientamento consolidato del Tribunale.

Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” del contenzioso. Per il caso di persistente inadempienza ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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