Ottemperanza del giudicato e Carta elettronica del docente: no all’astreinte (TAR Veneto n. 232 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’azione di ottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando ricorrano “altre ragioni ostative”, autonome rispetto alla manifesta iniquità, quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente che ha prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agisce in ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente e ha condannato l’Amministrazione al pagamento di € 2.000,00. La pronuncia è stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione in epigrafe ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito il capo condannatorio relativo al rilascio della Carta, il ricorrente chiede l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza ottemperanda risulta notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi.

È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, con attivazione della Carta e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo a compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Il Collegio respinge invece la domanda di astreinte. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, rileva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, riferito alla specialità del debitore pubblico, alle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano in concreto la mancata condanna.

Rileva inoltre che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta comporta un procedimento complesso, articolato in più fasi, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società individuate dal d.P.C.M. 28 novembre 2016. Il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale sul dispositivo digitale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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