Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 231 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e accertato il passaggio in giudicato della pronuncia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica: la specialità del debitore pubblico e la sussistenza di “altre ragioni ostative” — quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale — giustificano, in concreto, il rigetto della domanda, soprattutto quando sia già nominato il Commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”, di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 1.000,00.

La ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e di aver inutilmente atteso il decorso dei 120 giorni previsti per l’esecuzione forzata. Poiché il Ministero non ha spontaneamente attivato la Carta, chiede l’attivazione con accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti precisati. Richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verifica che la pronuncia è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva.

Accerta il decorso infruttuoso dei 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.

Nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e con l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, restando esclusa ogni legittima causa di impedimento nell’esaurimento dei fondi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente, non è liquidato alcun compenso.

Respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, il Collegio sottolinea che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna, valorizzando anche la complessità della procedura di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti centralizzati per tutto il territorio nazionale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 339,00, oltre accessori, a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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