Esecuzione del giudicato sul diritto alla Carta docente per il precario (TAR Veneto n. 229 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, accertato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. La notifica della copia attestata conforme ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, esclude la necessità della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’inerzia dell’Amministrazione impone la nomina di un Commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente con rapporto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023 ottiene dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00. La sentenza è notificata in via telematica e passa in giudicato.
Poiché l’Amministrazione non esegue spontaneamente il capo condannatorio, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il presupposto processuale è verificato sotto molteplici profili. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione: il richiamo all’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, consente di ritenere la copia attestata conforme titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il passaggio in giudicato è attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, il TAR dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto della condanna.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’apparato debitore. Le spese di lite, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147 del 2022 e ridotte della metà per il carattere seriale della controversia, sono poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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