Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1938 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giurisdizionale che abbia accertato il diritto del docente alla fruizione della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Qualora sia decorso il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’obbligazione non si estingue, ma si converte nel controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale imputabile a condotta omissiva dell’amministrazione non può essere invocato dalla stessa per sottrarsi all’adempimento. È legittima la nomina di un commissario ad acta sin dalla pronuncia di ottemperanza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

L’amministrazione soccombente non aveva proposto impugnazione. La parte ricorrente ha rappresentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. Ha verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza.

La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Sul punto relativo al termine di fruizione, il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie. Le spese sono state liquidate in € 500,00, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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