L’opposizione del controinteressato non preclude l’accesso difensivo (TAR Emilia-Romagna n. 401 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il diniego successivo che, a seguito di nuova istruttoria e rivalutazione degli interessi, motivi compiutamente le ragioni ostative non è meramente confermativo del precedente ed è pertanto autonomamente impugnabile. L’opposizione del controinteressato, se generica, non costituisce ragione ostativa all’ostensione quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, norma che accorda prevalenza all’accesso difensivo. L’actio ad exibendum prescinde dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice civile, sicché l’accesso non può essere precluso dalla mera disponibilità del documento presso il CTU nominato nel giudizio tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, parte in un giudizio civile di actio negatoria servitutis innanzi al Tribunale di Forlì, richiedeva al Comune di Cesenattico, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, copia dell’autorizzazione allo scarico fognature rilasciata alla controinteressata e della comunicazione a quest’ultima inviata in merito all’adeguamento del sistema di scarico. Con un primo provvedimento l’Amministrazione negava l’ostensione in considerazione della “possibile” opposizione della controinteressata. Con un secondo diniego, il Comune motivava nuovamente il rifiuto attesa sia l’opposizione espressamente manifestata sia la possibilità di acquisire la documentazione nell’ambito del giudizio civile, essendo già stata consegnata al CTU.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del primo diniego. Richiamando la giurisprudenza sul punto, il Collegio distingue l’atto di conferma in senso proprio, che richiede una nuova istruttoria e ponderazione degli interessi, dall’atto meramente confermativo, non impugnabile, con cui l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza del precedente provvedimento senza nuovi elementi. Nel caso di specie, il secondo diniego del 13.11.2025 non ha carattere meramente confermativo, poiché l’Amministrazione ha compiuto un riesame della situazione, individuando concretamente le ragioni ostative nell’opposizione manifestata dalla controinteressata e nella disponibilità del documento presso il CTU; esso è quindi dotato di contenuto lesivo ed è autonomamente impugnabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 8007 del 13.10.2025).

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio rammenta che l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 richiede, per la legittimazione all’accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento, e che l’art. 24, comma 7 garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

Le ragioni ostative addotte dal Comune sono prive di pregio. La sola opposizione della controinteressata, controparte nel giudizio civile, è del tutto generica e non può prevalere sull’accesso difensivo, cui la norma accorda espressamente prevalenza (cfr. TAR Lazio, Sez. V, n. 18089 del 18.10.2024). Parimenti irrilevante è l’asserita disponibilità del documento presso il CTU: l’actio ad exibendum prescinde dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice civile e l’accesso non può essere precluso dalla mera possibilità che quei documenti siano ostensibili in quel giudizio (cfr. TAR Lazio, Sez. IV, n. 4578 del 03.03.2025; Cons. Stato, Ad. plen., n. 21 del 25.09.2020).

Il diniego è quindi ingiustificato. Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Comune di consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 05.09.2025, entro trenta giorni dalla comunicazione, condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *