Sanatoria art. 55 cod. nav.: l’accertamento civile della non demanialità travolge l’archiviazione (TAR Puglia n. 685 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione in sanatoria ex art. 55 cod. nav. non può ritenersi assentita per silenzio assenso ai sensi del D.P.R. n. 300/1992, atteso che la disciplina del silenzio significativo riguarda l’esecuzione di nuove opere, non il mantenimento di opere già esistenti oggetto di ristrutturazione. Il provvedimento di archiviazione di un’istanza di sanatoria, fondato sull’assunto della demanialità delle aree interessate, è illegittimo per travisamento di fatto quando un giudice munito di giurisdizione abbia accertato, con sentenza esecutiva, la natura privata delle particelle, dovendosi escludere la sussistenza di una pregiudizialità che imponga la sospensione necessaria del giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Vieste, aveva richiesto alla Capitaneria di Porto di Manfredonia un’autorizzazione in sanatoria ex art. 55 cod. nav. per la ristrutturazione di un manufatto ricadente nella fascia dei trenta metri dal limite del demanio marittimo, a seguito di una contestazione elevata durante l’esecuzione di lavori edilizi. L’istanza del 2009 aveva dato avvio a un complesso iter istruttorio, caratterizzato da ripetute sospensioni e solleciti, incentrato sulla questione della natura demaniale o privata delle particelle catastali interessate.
Dopo circa dieci anni, l’Amministrazione aveva archiviato il procedimento, ritenendo carente il presupposto giuridico della titolarità privata dell’area. La società aveva quindi impugnato l’archiviazione, deducendo la formazione del silenzio assenso, la non demanialità dei terreni e l’illegittimità del provvedimento per illogicità e violazione del principio di leale collaborazione, chiedendo altresì la sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo giudizio civile avente ad oggetto l’accertamento della demanialità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo respinto l’istanza di sospensione del giudizio, escludendo la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. La questione della demanialità dei terreni, infatti, non integra una pregiudizialità tecnica in senso stretto, non essendo richiesta la preventiva definizione con efficacia di giudicato della causa pregiudicante, ma costituendo un mero presupposto di fatto la cui risoluzione incidentale è consentita al giudice amministrativo, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Cassazione.
Nel merito, la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso è stata respinta. La fattispecie regolata dalla tabella “C” allegata al D.P.R. n. 300/1992 concerne l’esecuzione di nuove opere entro la fascia di rispetto del demanio marittimo, mentre nel caso di specie la domanda era volta al mantenimento in sanatoria di un complesso edilizio già esistente, con successivi lavori di ristrutturazione. Tale difformità ontologica tra la previsione normativa e l’istanza presentata esclude l’operatività del meccanismo assentito per silentio, tanto più in un contesto in cui era incerta la stessa estensione del demanio.
Il ricorso è stato invece accolto con riferimento al motivo concernente la carenza di demanialità delle aree. Il Tribunale ha valorizzato la sentenza del giudice civile che, con efficacia esecutiva e non sospesa, ha accertato che le particelle oggetto dell’istanza di sanatoria non appartengono al demanio marittimo, correggendo per errore materiale un riferimento. Tale accertamento giurisdizionale ha smentito il presupposto su cui si fondava la nota di archiviazione impugnata, che aveva ritenuto “improcedibile” l’istanza per carenza di titolarità dell’area.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per travisamento di fatto, avendo l’Amministrazione basato la propria decisione su un presupposto fattuale rivelatosi inesistente alla luce della sopravvenuta pronuncia giurisdizionale. I restanti motivi di censura, incentrati sull’illogicità e sulla violazione del principio di leale collaborazione, sono stati assorbiti per economia processuale, non risultando il loro eventuale accoglimento maggiormente satisfattivo per la ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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