Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1939 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza esecutiva del giudice ordinario che accerta il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, l’amministrazione è tenuta alla esatta ed integrale esecuzione del giudicato. Ove sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’obbligazione non si estingue, ma si converte nel controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, data la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile al ricorrente e l’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Il Collegio può nominare sin dall’origine un commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega, per l’allocazione in bilancio della somma e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 20.09.2023 e passata in giudicato. Il titolo accerta il diritto alla carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.

L’amministrazione non ha proposto impugnazione. La notifica del titolo del 3.6.2024 è rimasta infruttuosa ed è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente chiede quindi la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. L’azione è ammissibile sotto il profilo dei termini: risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione il 3.6.2024.

Il Collegio accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio — due anni dalla pubblicazione della pronuncia — l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione impediscono a quest’ultima di sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. È invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00, oltre accessori, con distrazione ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *