Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 1019 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra il presupposto per l’accoglimento della domanda di esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, condanna l’amministrazione a dare piena e completa esecuzione nel termine di centoventi giorni. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Le spese seguono la soccombenza e, in presenza di contenzioso seriale e di attività difensiva standardizzata, possono essere liquidate in misura ridotta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, n. 61/2025, pubblicata il 29.04.2025. Con quella pronuncia il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero a corrispondere complessivi 2.500,00 euro oltre interessi legali.
La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 25.09.2025. Alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 29.04.2025, non ha fatto seguito alcun adempimento dell’amministrazione, né è stato rispettato il termine dilatorio previsto dalla normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Il ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la notifica della sentenza al Ministero presso la sede reale in data 29.04.2025, il passaggio in giudicato della pronuncia e la regolare notifica del ricorso in data 07.10.2025.
Il dato decisivo è il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito. La norma impone alle amministrazioni di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento entro quel termine, e vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima della sua scadenza. Il mancato adempimento rende fondata la domanda.
Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e condanna il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica al ricorrente.
Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale, e termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice.
Le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente. Il Collegio le liquida in 400,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, rilevando la natura seriale del contenzioso e l’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.