Carenza di interesse per annullamento in autotutela della gara (TAR Abruzzo n. 37 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, conseguente all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara da parte dell’Amministrazione, determina una pronuncia di rito che dichiara l’improcedibilità del ricorso. L’atto di autotutela, eliminando l’oggetto della contestazione, fa venir meno l’interesse strumentale alla caducazione degli atti di gara impugnati. La pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’esito processuale non dipendente dalla soccombenza sostanziale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui la Commissione Giudicatrice aveva disposto la sua esclusione dalla procedura di gara indetta per la “fornitura in service di sistemi automatici di riempimento con fissativo, formaldeide, conservazione e trasporto dei campioni istologici, Lotto 1”. Con successivi motivi aggiunti, la medesima società aveva inoltre gravato la deliberazione di affidamento della fornitura in favore della controinteressata.
Nel corso del giudizio, l’Azienda Sanitaria Locale resistente ha provveduto ad annullare in autotutela l’intera procedura di gara oggetto di contestazione. La ricorrente ha quindi formulato espressa richiesta in tal senso, riconoscendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva annullato in autotutela la procedura di gara di cui è causa. Tale circostanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come espressamente richiesto dalla stessa parte ricorrente.
L’annullamento in autotutela dell’intera procedura comporta l’eliminazione degli atti impugnati e, conseguentemente, fa venire meno l’interesse strumentale della ricorrente alla loro caducazione. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse rappresenta l’esito processuale corretto in presenza di un provvedimento amministrativo che ha già rimosso gli effetti lesivi dalla sfera giuridica del ricorrente.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, con statuizione di rito che non entra nel merito delle censure proposte. La compensazione delle spese di lite è stata disposta in ragione della pronuncia in rito, coerente con il principio secondo cui la soccombenza non è imputabile sostanzialmente ad alcuna delle parti.
La sentenza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, secondo la previsione generale dell’art. 36, primo comma, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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