Remand cautelare e improcedibilità del ricorso principale nel rito appalti (TAR Puglia n. 1019 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di remand disposto in sede cautelare, il nuovo atto dell’amministrazione che non sia meramente confermativo costituisce rinnovata espressione della funzione amministrativa e supera il precedente provvedimento, rendendo improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. L’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. Il principio del one shot temperato non si applica ai riesami amministrativi eseguiti in ottemperanza a provvedimenti cautelari, rilevando solo i provvedimenti adottati all’esito di un giudicato di annullamento. Nel giudizio sull’anomalia dell’offerta, la valutazione ha natura globale e sintetica e il ricorrente non aggiudicatario è gravato dell’onere di allegare e provare la manifesta erroneità o irragionevolezza della valutazione della stazione appaltante.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di igiene urbana di un Comune, partecipava alla gara per il rinnovo dell’affidamento classificandosi seconda rispetto alla controinteressata, cui l’appalto veniva aggiudicato. Con una prima sentenza il TAR accoglieva il ricorso della società esclusa, annullando l’aggiudicazione per difetto di verifica dell’attendibilità dell’offerta in relazione ai costi del lavoro, aggiornati nelle more alle nuove tabelle retributive.
In esecuzione di quella pronuncia il Comune sottoponeva nuovamente a verifica di anomalia l’offerta dell’aggiudicataria e, con determina, confermava l’aggiudicazione. La ricorrente impugnava tale provvedimento con ricorso principale. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza con ordinanza propulsiva, assegnando all’amministrazione un termine per una nuova valutazione. Il Comune adottava quindi una nuova determina, con cui — sulla base di giustificazioni fondate sui costi effettivamente sostenuti nel primo semestre di esecuzione del servizio — confermava la congruità dell’offerta. Avverso tale atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale. Richiamando un consolidato indirizzo, rileva che in caso di remand cautelare il nuovo atto dell’amministrazione, quando non sia meramente confermativo, o soddisfa la pretesa — con cessazione della materia del contendere — oppure determina sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse del ricorrente si sposta sull’atto che ha interamente sostituito quello originario.
Nel caso concreto la seconda valutazione non è confermativa: essa si fonda su elementi diversi, non più su una proiezione ex ante dei costi, bensì su una ricognizione ex post dei costi reali sostenuti dall’operatore nel semestre di svolgimento del servizio. Ogni doglianza sull’originario giudizio di congruità deve quindi trasferirsi sulla nuova determina, con assorbimento delle eccezioni di rito relative al primo atto.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale respinge la censura di violazione del principio del one shot temperato. Tale principio — ricorda — è volto a evitare che l’amministrazione riprovveda senza limiti dopo un annullamento giurisdizionale, ma non si applica ai riesami avvenuti in ottemperanza a provvedimenti cautelari, poiché solo il giudicato di annullamento può esaurire in chiave vincolata il potere amministrativo. Il principio, inoltre, non ha valore assoluto rispetto ai tratti liberi dell’azione amministrativa fondati su presupposti fattuali nuovi.
Quanto alla contestazione del ricorso ai dati del Libro Unico del Lavoro, il Tribunale ribadisce che la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e che grava sul ricorrente l’onere della prova della manifesta erroneità della valutazione. La ricorrente si è limitata a contestare l’idoneità probatoria della documentazione, senza allegare conteggi alternativi o elementi concreti di scostamento dai minimi retributivi inderogabili.
Analogo rigetto investe la censura sulle spese generali: l’art. 32 del d.P.R. n. 207/2010 riguarda gli appalti di lavori, è abrogato e comunque non è invocabile per i servizi; le percentuali ivi previste non sono incomprimibili e l’incongruità non discende automaticamente da una percentuale bassa, in assenza di riscontri fattuali. Infine, la dichiarazione sullo sgravio contributivo non assume rilievo ex art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, poiché l’offerta è risultata congrua all’esito di autonoma istruttoria. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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