Ottemperanza improcedibile se l’amministrazione eroga la quota capitale prima della notifica del ricorso (TAR Sardegna n. 998 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l’amministrazione, in data anteriore alla notifica del ricorso, abbia comunque provveduto all’erogazione della quota capitale oggetto del giudicato. La sola circostanza che non risulti dimostrato l’avvenuto pagamento della rivalutazione e degli interessi non impedisce la declaratoria di improcedibilità, atteso che la parte ricorrente ha dichiarato in udienza di essere venuto meno l’interesse alla definizione nel merito della controversia. La cessazione della materia del contendere, riguardo alla quota capitale, determina l’improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Il giudicato si era formato per mancata impugnazione. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il Ministero, con nota depositata il 29 aprile 2026, aveva comunicato l’avvenuta erogazione del beneficio economico in data 16 gennaio 2026, quindi anteriore alla notifica del ricorso, avvenuta il 20 aprile 2026.
La ricorrente, in sede di udienza camerale, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla quota capitale, essendo venuto meno l’interesse alla definizione nel merito. Il TAR ha quindi verificato che dagli atti di causa non risultava dimostrato l’avvenuto pagamento di rivalutazione e interessi, essendo stato documentato unicamente il pagamento della quota capitale e delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Ciò nondimeno, il collegio ha ritenuto che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fosse la soluzione corretta. L’erogazione della prestazione principale, intervenuta prima della notifica del ricorso, aveva determinato il venire meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito la domanda.
Alla luce di tale esito, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e l’intervenuta satisfattività solo parziale della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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