Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 290 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario è esperibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. La domanda di ottemperanza a sentenza non del giudice amministrativo presuppone il passaggio in giudicato del titolo, che deve essere comprovato. Accertata la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Con Sentenza n. 1279/2024 del 6 marzo 2024, il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto di una docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta per un valore di € 2.000,00, oltre accessori.

La sentenza, notificata in data 08.03.2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso invano il termine dilatorio, la ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, risulta rispettato: la notifica del ricorso è avvenuta il 21/11/2025, a quasi venti mesi dalla notifica della sentenza.

Il giudice accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, requisito necessario quando l’ottemperanza non riguardi provvedimenti del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e l’attestazione di segreteria del 13/11/2025.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel giudicato. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per il valore di € 2.000,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale, fissando un ulteriore termine di 60 giorni dal vano scadere di quello precedente. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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