Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 212 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui agli art. 112 e segg. cod.proc.amm. è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, sempre che sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: ove quest’ultima nulla disponga sugli interessi legali, la relativa istanza va rigettata, non essendo stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm..

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Piacenza, Sezione Civile, aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione dell’avente diritto.

L’interessato ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, comprovato da apposita certificazione della cancelleria. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per il rimedio di ottemperanza. Risulta altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni statali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza a mezzo PEC.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Sugli invocati interessi legali, il Collegio osserva che nulla dispone in merito la pronuncia da eseguire e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, richiamando in tal senso un precedente del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018. Né risulta proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati anzi richiesti gli interessi “dalla maturazione del credito sino al saldo”: l’istanza è pertanto rigettata.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente il termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice, nessun compenso è dovuto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, da distrarre in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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