Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 144 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la legittimazione passiva si concentra in capo all’INPS quando oggetto della contestazione sia esclusivamente un provvedimento dell’Istituto previdenziale, non essendo il ricorrente onerato di individuare, all’interno del procedimento amministrativo, il soggetto cui imputare il disguido determinante l’erroneità del trattamento. La definizione in sede amministrativa delle problematiche oggetto di controversia determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale e sono addebitate all’Istituto previdenziale che abbia provveduto alla corretta liquidazione della pensione soltanto all’esito della proposizione del ricorso, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione anticipata liquidata dall’INPS, ha citato in giudizio l’Istituto previdenziale e altri enti pubblici lamentando l’erroneità per difetto dell’ammontare del proprio trattamento di quiescenza. Ha dedotto di avere prestato servizio presso differenti datori di lavoro pubblici e di avere ricevuto una liquidazione inferiore alle spettanze maturate.
Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato di avere liquidato il corretto trattamento dopo avere acquisito i necessari dati dal Ministero competente. All’udienza dell’8.10.2025 la ricorrente ha dichiarato che le problematiche relative alla posizione contributiva erano state risolte e le spettanze liquidate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha insistito nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha preliminarmente dichiarato la contumacia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, regolarmente citata e non comparsa. Ha poi esaminato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero della Salute e dall’ATS Milano.
L’eccezione è stata accolta. Poiché è contestato esclusivamente un provvedimento dell’INPS, la legittimazione passiva si concentra in capo all’Istituto previdenziale. Il Collegio ha escluso che la ricorrente dovesse essere onerata di individuare, all’interno del complesso procedimento amministrativo che ha condotto alla liquidazione del trattamento, a quale dei numerosi soggetti intervenuti fosse imputabile il disguido determinante l’erroneità del trattamento stesso.
Nel merito, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la definizione in sede amministrativa delle problematiche oggetto di controversia. La decisione si fonda sul venir meno dell’interesse alla pronuncia per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
Sul regime delle spese il Giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’INPS. L’Istituto ha provveduto alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico soltanto all’esito della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese sono state quindi liquidate in dispositivo e addebitate all’Istituto previdenziale, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Le spese di giudizio nel rapporto processuale tra la ricorrente e gli altri enti citati sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità e particolarità della vicenda. Il Giudice ha rilevato che la parte non costituita non ha affrontato spese.
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Nota della Redazione
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