Tesoriere comunale, conto irregolare per girofondi non contabilizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 132 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere comunale è tenuto a rendicontare il conto giudiziale in modo veritiero e coerente con la disponibilità effettiva della contabilità speciale di tesoreria unica. Le informazioni sui movimenti e sui saldi sono nella sua disponibilità per effetto dell’art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2009 e dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto, che impongono alla Banca d’Italia di trasmettere giornalmente ai tesorieri il flusso informativo e mensilmente la situazione riepilogativa dei movimenti. L’omessa contabilizzazione di girofondi confluiti sulla contabilità speciale integra irregolarità del conto e preclude il discarico dell’agente. Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti di cui al principio contabile applicato 4/2 impone l’imputazione all’esercizio in cui l’operazione è stata eseguita, a prescindere dall’emissione del titolo. La sottoscrizione senza eccezioni del verbale di passaggio delle consegne conferma la conoscibilità dei dati non recepiti nel conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di tesoreria di un Comune per l’esercizio 2020, ultima gestione dell’agente uscente. Il conto, approvato dall’ente locale con deliberazione consiliare, era stato depositato presso la Segreteria della Sezione oltre un anno dopo l’approvazione, con notevole tardività. Il Magistrato istruttore, ritenuta la gestione sostanzialmente regolare e rilevata la tardività del deposito, sottoponeva il conto all’esame della Sezione. Il rappresentante dell’ente illustrava le ragioni del ritardo, riconducendole agli aggravi degli uffici comunali durante l’emergenza sanitaria e alla gestione unificata del servizio ragioneria. Il Pubblico Ministero concludeva per la regolarità del conto e per il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva un profilo di irregolarità ostativo all’approvazione e al discarico, distinto e assorbente rispetto alla questione della tardività. Nel quadro riassuntivo della gestione di cassa il saldo di cassa risultava pari a euro 1.517.516,32, mentre la disponibilità presso la Tesoreria provinciale era indicata in euro 1.531.566,02.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che la disponibilità effettiva presso la Tesoreria provinciale al 31.12.2020 ammontava alla maggiore somma di euro 1.532.600,46, per la presenza di girofondi non ancora contabilizzati nel conto del tesoriere comunale per euro 1.034,44. La Corte sottolinea che tale informazione era nella disponibilità dell’agente in forza dell’art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2009, che impone alla Banca d’Italia di inviare giornalmente ai tesorieri il flusso telematico con le operazioni eseguite sulle contabilità speciali e i saldi, e dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto, che prevede la trasmissione mensile della situazione riepilogativa dei movimenti, tacitamente approvata in mancanza di contestazioni entro venti giorni.
Il Collegio richiama altresì le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato del MEF, che all’art. 24 disciplinano le registrazioni sui conti di contabilità speciale e la redazione del modello 56T, riportante il resto effettivo di cassa e la disponibilità residua. Da questo quadro normativo e regolatorio la Corte deduce che il tesoriere non poteva non conoscere l’esistenza dei girofondi accreditati al 31.12.2020, pur non ancora contabilizzati nelle proprie scritture.
La conclusione è rafforzata dalla sottoscrizione, senza eccezione alcuna, del verbale di passaggio delle consegne, nel quale erano indicati i versamenti non contabilizzati e il corretto saldo della disponibilità di Tesoreria provinciale, non coincidente con quello riportato nel conto. L’omissione non trova giustificazione neppure alla luce del principio contabile applicato 4/2, che impone il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti nell’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione, con imputazione alla competenza dell’esercizio precedente dei titoli di incasso che regolarizzano incassi di esercizi anteriori.
La Corte rileva, infine, la mancata rendicontazione della custodia e dell’utilizzo degli assegni postali in deposito, prevista dall’art. 635 del R.D. n. 827/1924, pure oggetto di gestione secondo il verbale di consegne. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico, con esclusione di ogni statuizione sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.