Patteggiamento e danno all’immagine: resta il presupposto di proponibilità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 255 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto di proponibilità dell’azione di responsabilità per danno all’immagine, costituito dalla sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, è integrato anche dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Riforma Cartabia, modificando l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha escluso l’efficacia di giudicato e l’utilizzabilità probatoria del patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e contabili, ma non ne impedisce l’assimilazione alla sentenza di condanna quando opera come mero fatto procedurale che precede e condiziona l’iniziativa del requirente contabile. La verifica del presupposto si colloca prima del giudizio e non ne condiziona il corso; essa non conferisce alla pronuncia patteggiata alcuna efficacia vincolante nel giudizio contabile, dove resta ferma l’autonomia di apprezzamento del compendio probatorio.

Il Fatto

La vicenda ha origine dalla gestione dei contributi pubblici assegnati, negli anni dal 2008 al 2010, a un Gruppo consiliare di un Consiglio regionale. Il Presidente del Gruppo viene convenuto dalla Procura regionale per il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente territoriale, con domanda quantificata in via equitativa, previa detrazione di quanto versato in sede penale per il medesimo titolo.

La Sezione giurisdizionale regionale accoglie parzialmente la domanda e condanna al pagamento di una somma, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi. Respinta l’eccezione di improcedibilità per asserita transazione con l’ente, il primo giudice ritiene integrato il presupposto di proponibilità e fondata la pretesa sul piano sostanziale. Propone appello il convenuto, censurando la reiezione dell’eccezione preliminare, il rigetto delle istanze istruttorie, l’affermazione della responsabilità, la sussistenza del dolo e la quantificazione del danno. In udienza eccepisce l’improcedibilità per la modifica dell’art. 445 cod. proc. pen. introdotta dalla Riforma Cartabia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di improcedibilità prospettata in udienza, ritenendola ammissibile perché la memoria depositata ha valore meramente riepilogativo di argomenti già svolti oralmente. La rimodulazione degli effetti del patteggiamento è giudicata però ininfluente sulla proponibilità dell’azione contabile.

L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come novellato, stabilisce che la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, compreso quello per accertamento della responsabilità contabile; se non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le norme extrapenali che equiparano il patteggiamento alla condanna. La Corte riconosce che, dopo la riforma, la pronuncia non può più dispiegare efficacia di giudicato né valere come prova della colpevolezza nei giudizi diversi da quello penale.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra due dimensioni: il presupposto di proponibilità e lo svolgimento del processo. Il requisito della sentenza irrevocabile di condanna, qualificato dall’art. 51, comma 6, cod. giust. cont. come presupposto sostanziale dell’azione, non entra nel giudizio ma lo precede, dovendo sussistere prima della domanda senza poi condizionarne il corso. La sentenza di patteggiamento rileva dunque come mero fatto procedurale prodromico; solo all’interno del processo contabile operano i limiti probatori dell’art. 445 cod. proc. pen..

La Corte esclude inoltre che la fattispecie ricada nel secondo periodo della norma, poiché nessuna disposizione sui presupposti di proponibilità prevede l’equiparazione del patteggiamento alla condanna; l’ipotesi rientra invece nella regola di chiusura dell’ultimo periodo del comma, che mantiene l’equiparazione. Il percorso è ritenuto coerente con l’art. 25 Cost. e con la funzione della norma di chiusura del sistema.

Nel merito, l’appello è rigettato. La transazione con l’ente non preclude l’azione contabile, perché la Procura regionale è titolare esclusiva di un diritto indisponibile; la giurisdizione contabile resta sindacabile nella scelta compromissoria. Il dolo è desunto dalla gestione sistemicamente arbitraria delle risorse; il danno all’immagine è provato dalla diffusione mediatica della vicenda e quantificato equitativamente determinando un importo equo. Rigettato anche il motivo sullo scomputo delle somme versate da altri componenti del Gruppo, estranei alla domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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