Ottemperanza e cessazione della materia del contendere nell’ampliamento di struttura sanitaria (TAR Campania n. 1130 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione provvede dopo l’introduzione del ricorso e il ricorrente consegue la soddisfazione integrale dell’interesse sostanziale che aveva fondato la domanda, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse. Quest’ultima è configurabile soltanto quando gli atti sopravvenuti non soddisfino integralmente l’interesse del ricorrente. Il rilascio dei provvedimenti in precedenza negati, ove completi la fattispecie richiesta, esaurisce l’oggetto del giudizio di ottemperanza. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’avvenuto adempimento e della peculiarità della fattispecie.
Il Fatto
Una struttura sanitaria ricorrente aveva agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza delle amministrazioni intimate alla sentenza della stessa Sezione con cui era stato accolto, come integrato da motivi aggiunti, il ricorso avverso il mancato esame prioritario della propria istanza di ampliamento per l’erogazione di prestazioni di diabetologia.
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del decisum, il rilascio di accreditamento istituzionale in favore della controinteressata e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. In corso di causa ha poi depositato i pareri favorevoli dell’A.S.L. e della Regione e l’autorizzazione del Comune per l’ampliamento che aveva richiesto. Le amministrazioni hanno sostenuto la sopravvenuta carenza di interesse; la controinteressata ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, successivamente all’introduzione del giudizio, l’A.S.L., la Regione e il Comune hanno rilasciato i pareri favorevoli e l’autorizzazione in favore del ricorrente, completando così il procedimento che la sentenza ottemperanda imponeva di riattivare con esame prioritario dell’istanza.
Su questa base il Tribunale esclude la configurabilità della sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza è postulabile, osserva, soltanto quando gli atti sopravvenuti non soddisfino integralmente l’interesse del ricorrente. Nel caso di specie, invece, l’interesse sostanziale risulta integralmente soddisfatto mediante l’ottemperanza alla sentenza, con conseguente diversa qualificazione della vicenda processuale.
Il Collegio perviene pertanto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava attraverso il rilascio dei provvedimenti richiesti. L’esito è la chiusura del giudizio senza pronuncia di merito sull’inerzia originariamente dedotta.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione in ragione dell’avvenuto adempimento delle amministrazioni intimate e della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato che, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. e dalla Regione, in solido tra loro, alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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