Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza penalità di mora (TAR Campania n. 1132 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato dinanzi al giudice amministrativo è fondato quando il titolo esecutivo, formatosi davanti al giudice ordinario e munito di decreto di esecutorietà, sia stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione e questa non abbia provveduto entro il termine di legge. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta, con facoltà di delega, liquidandone fin d’ora il compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non va comminata quando le misure disposte assicurano tutela piena ed efficace e la condanna incida sulla spesa pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente agiva nei confronti della Comunità Montana Terminio Cervialto per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 30 del 26 febbraio 2022, emesso dal Tribunale di Avellino, sez. lav., e confermato con sentenza n. 910 del 13 dicembre 2023. Il titolo era munito di decreto di esecutorietà n. 1433 del 9 febbraio 2024 e notificato in forma esecutiva alla medesima data.

Il ricorrente chiedeva l’esecuzione del dictum, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio e la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo. Dal decreto di esecutorietà n. 1433 del 9 febbraio 2024, pronunciato ai sensi dell’art. 654 cod. proc. civ., emerge che il titolo esecutivo è passato in giudicato. Lo stesso è stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione il 9 febbraio 2024, con conseguente spirare del termine di legge.

A fronte di ciò, l’amministrazione non risulta aver ottemperato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando alla Comunità Montana di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato in dispositivo.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio. Il commissario, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spettanze sono liquidate fin d’ora in € 800,00, oltre spese vive.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni per comminarla. Le misure disposte sono sufficienti a garantire tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata. La mancata condanna si giustifica inoltre con l’esigenza di contenere la spesa pubblica. La domanda è dunque respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della Comunità Montana, liquidate nella complessiva somma di € 800,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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