Conversione permesso per minori: il parere ministeriale è atto endoprocedimentale acquisibile d’ufficio (TAR Lombardia n. 3060 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, del t.u. immigrazione, l’affidamento ai servizi sociali del minore straniero non accompagnato costituisce presupposto per la conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il parere del Comitato per i minori stranieri integra atto endoprocedimentale la cui acquisizione può avvenire d’ufficio da parte dell’amministrazione e non costituisce specifico onere in capo all’istante. L’eventuale parere negativo non esonera l’amministrazione dall’autonoma valutazione in ordine al progetto di integrazione, dovendosi considerare l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa e la condotta del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, giunto in Italia da minorenne e affidato ai servizi sociali, chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. La Questura respingeva l’istanza sul duplice presupposto della mancanza del parere ministeriale favorevole e della mancata dimostrazione della conclusione di un progetto educativo, avendo il ricorrente frequentato solo un percorso scolastico di 50 ore. Il provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR per difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 32, comma 1-bis, t.u. immigrazione prefigura in maniera tassativa i presupposti per la conversione del titolo, correlandoli alternativamente all’affidamento ai sensi dell’art. 2, l. n. 184/1983, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero all’ammissione per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale gestito da ente pubblico o privato iscritto all’apposito registro.
Nel caso di specie il ricorrente era stato affidato ai servizi sociali e, successivamente all’adozione del diniego, il Ministero competente aveva reso il parere favorevole, dando atto di un percorso di integrazione articolato in corsi di alfabetizzazione, formazione professionale e di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, svolta dal raggiungimento della maggiore età. Tali elementi rendono manifesto il difetto di istruttoria che vizia il provvedimento, fondato su una ricognizione soltanto parziale delle attività formative.
Quanto alla natura del parere, la giurisprudenza prevalente lo qualifica come atto endoprocedimentale, la cui acquisizione può avvenire d’ufficio dall’amministrazione senza che ciò configuri un onere per l’istante. L’atto non ha inoltre carattere vincolante, spettando all’amministrazione dell’Interno il potere decisorio sulla conversione. L’eventuale parere negativo non avrebbe comunque consentito all’amministrazione di prescindere dalle autonome valutazioni che le competono.
La Corte ravvisa quindi l’errore del presupposto: la mancanza del parere non giustificava l’adozione del diniego, dovendo la Questura attivarsi per l’acquisizione e procedere alla valutazione complessiva degli elementi rilevanti. Il ricorso viene accolto e il provvedimento annullato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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