Cessazione parziale della materia del contendere e commissario ad acta nell’ottemperanza (TAR Piemonte n. 492 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il compiuto soddisfacimento della pretesa del ricorrente, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’amministrazione abbia eseguito il titolo solo in parte e dopo la proposizione del ricorso giustifica, per il residuo, l’ordine di esecuzione e la condanna alle spese. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione. I profili di danno erariale connessi alla vicenda possono essere rimessi alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1017/2024 del Tribunale di Torino del 17/04/2024, chiedendo l’accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui sulla carta elettronica del docente per le annualità indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina di un commissario ad acta.
In vista della camera di consiglio il difensore ha dato atto dell’intervenuta corresponsione delle somme in favore di tutte le ricorrenti tranne una, per la quale ha lamentato la parziale esecuzione del titolo e ha insistito per il pagamento dell’annualità 2023/2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, per le ricorrenti integralmente soddisfatte, è venuta meno ogni ragione di contrasto: la materia del contendere è cessata e va dichiarata tale a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Per la sola posizione residua, il Ministero resistente va condannato a dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme relative all’annualità 2023/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, che ha eseguito il titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il Collegio dispone la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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